CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE
- OGGETTO
Le presenti condizioni generali disciplinano i contratti aventi ad oggetto l’esecuzione, da parte dell’etichettificio, delle prestazioni di pre-stampa e/o stampa e fustellatura con controllo e/o confezione ed imballo, così come risultano essere espressamente indicate nel preventivo presentato dall’etichettificio ed accettato dal committente o nell’ordine da quest’ultimo emesso e accettato per iscritto dall’etichettificio.
2 - DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL’ETICHETTIFICIO
Le prestazioni che l’etichettificio s’impegna ad eseguire a favore del committente possono consistere, alternativamente e/o congiuntamente tra loro, nelle seguenti tipologie:
• prestazioni di pre-stampa;
• prestazioni di stampa e fustellatura;
• prestazioni di confezione ed imballo.
Per prestazioni di pre-stampa si intendono, ai fini delle presenti condizioni contrattuali, solo ed esclusivamente:
• eventuale studio per la realizzazione dell’etichetta in funzione delle caratteristiche e dell’uso della stessa etichetta, richiesto dal committente;
• realizzazione, sulla base dei fi le digitali e/o dei supporti informatici e/o dei fi lm-master forniti dal committente, secondo le specifi che tecnico-informatiche concordate, dell’impianto necessario per la stampa dell’etichetta;
• realizzazione dei campioni, delle bozze in bianco e nero e, se richieste, dal committente delle bozze a colori, delle prove macchina, delle prove a computer grafico.
Per prestazioni di stampa e fustellatura s’intendono, ai fini delle presenti condizioni contrattuali, solo ed esclusivamente:
• riproduzione, utilizzando processi di stampa dell’etichetta autoadesiva, dotata di materiale adesivo e altri processi di nobilitazione (es. impressione a caldo, stampa sul retro, etc;) atti a soddisfare le esigenze del committente;
• plastificazione dell’etichetta;
• fustellatura e sfridatura.
Per prestazioni di confezione ed imballo s’intendono, ai fini delle presenti condizioni contrattuali, solo ed esclusivamente:
• avvolgimento delle etichette in apposite bobine o rotoli, o allestimento in fanfold o in foglietti;
• confezionamento e preparazione delle bobine o rotoli, fanfold, foglietti; loro eventuale cellofanatura;
• allestimento dei bancali o degli imballaggi idonei per la spedizione.
Ogni preventivo, ordine e/o conferma d’ordine dovrà riportare specificamente ed espressamente le prestazioni che l’etichettifi- cio s’impegna ad eseguire.
L’etichettificio sarà tenuto ad eseguire solo ed esclusivamente le tipologie di prestazioni contrattuali riportate nell’ordine e descritte nelle presenti condizioni generali.
L’ordine emesso dal cliente, per essere valido ed impegnare l’etichettificio, dovrà sempre essere sottoscritto per conferma ed accettazione dall’etichettificio stesso.
Eventuali prestazioni diverse da quelle indicate nelle presenti condizioni generali dovranno essere specificamente ed espressamente pattuite con l’etichettificio e dovranno prevedere un adeguamento del corrispettivo precedentemente pattuito.
3 - MATERIALI
L’etichettificio impiegherà per l’esecuzione dei lavori materie prime (carta, inchiostri, ecc.) da lui scelte in base alla propria esperienza, in quanto ritenute idonee a soddisfare le esigenze di qualità del committente, così come da quest’ultimo manifestate nell’ordine o sulla base di espresso accordo intervenuto al riguardo con il committente o in presenza di capitolati di fornitura sottoscritti tra le parti.
Qualora nell’ordine il committente ne richieda espressamente l’utilizzo, l’etichettificio si impegna ad utilizzare i materiali specifici indicati dal committente. In questa evenienza il committente si assume ogni rischio derivante dalla natura e qualità della materia prima fornita e/o indicata, esonerando l’etichettificio da ogni verifica e/o controllo della stessa.
Se i materiali richiesti dal committente non fossero più prodotti dal suo fornitore o, comunque, non fossero disponibili, l’etichettificio potrà utilizzare materiali simili alternativi, concordandoli con il committente, senza che possa essergli attribuita alcuna responsabilità al riguardo per eventuali ritardi o per il mancato rispetto dei tempi di consegna.
Qualora le materie prime dovessero essere fornite dal committente, esse dovranno avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche dei sistemi di stampa e di confezione impiegati dall’etichettifi cio e dovranno essere in quantità adeguate alle esigenze di tiratura previste nell’ordine, comprendendo anche lo scarto di avviamento, in funzione del numero dei colori e delle diffi- coltà tecniche di realizzazione.
L’etichettificio non garantisce il risultato della stampa, né la prestazione finale dell’etichetta, qualora questi dovessero dipendere dalla qualità delle materie prime fornite dal committente e/o dalla tipologia dei materiali specifici richiesti dal committente.
In ogni caso all’etichettifi cio non potrà essere attribuita alcuna responsabilità per difetti, ritardi, mancato rispetto dei tempi di consegna o inconvenienti di qualsivoglia natura che dovessero verifi carsi per difetti di qualità e/o di quantità delle materie prime fornite dal committente.
Il committente sarà responsabile nei confronti dell’etichettificio per qualsiasi danno dovesse derivargli in considerazione della natura e/o qualità delle materie prime fornite e/o individuate dal Committente stesso.
4 - BOZZE, CAMPIONATURE E PROVE
La bozza è consegnata al committente in bianco e nero, con l’indicazione dei colori che saranno impiegati in fase di stampa, o a colori, se non diversamente previsto dall’ordine.
Eventuali campionature, prove macchina o di altro genere non sono comprese nel corrispettivo pattuito e devono essere compensate come spese aggiuntive.
Le eventuali modifi che richieste dal committente sulla bozza, sulle campionature e prove di macchina da lui richieste, dovranno essere compensate anch’esse come spese aggiuntive.
La bozza e ogni altra campionatura, prova o materiale sottoposto all’approvazione del committente deve essere rinviato dal committente stesso, anche attraverso web, confermato e sottoscritto per approvazione, nel termine concordato tra le parti ed in ogni caso non oltre trenta giorni dal ricevimento da parte del committente.
L’approvazione potrà risultare o da timbro e fi rma apposti sulla copia o da dichiarazione inviata anche tramite fax o web.
L’etichettifi cio è esonerato da ogni responsabilità per eventuali vizi, errori o imperfezioni presenti sulla bozza, campionatura, prova o materiale, non segnalati dal committente al momento dell’approvazione.
Il costo di eventuali modifiche richieste dal committente successivamente alla approvazione, è ad esclusivo carico del committente.
Qualora la bozza non sia restituita, con l’approvazione, nel termine sopraindicato, l’etichettifi cio non sarà più tenuto ad osservare i termini di consegna stabiliti con il committente e dovrà essere concordato, tra le parti, un nuovo calendario dei tempi di stampa.
Qualora il committente non restituisca la bozza entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per l’approvazione, l’etichettificio potrà ritenere risolto il contratto ed avrà diritto al rimborso delle spese sostenute, al corrispettivo per le prestazioni eseguite ed al mancato guadagno.
5 - TERMINI DI CONSEGNA
Il termine di consegna deve essere previsto nell’ordine. Ogni modifi ca di tale termine deve essere concordata tra le parti per iscritto.
Il termine di consegna decorre per l’etichettificio, salva diversa indicazione riportata nell’ordine, dal momento in cui il committente restituisce la bozza o la prova di stampa, approvata e sottoscritta per accettazione.
Eventuali ritardi del committente nella trasmissione dei fi le e della documentazione necessaria alla realizzazione della bozza così come la trasmissione di fi les non completi od errati, comporterà uno slittamento dei tempi di stampa, per il quale nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’etichettifi cio.
Salvo quanto diversamente previsto nell’ordine, la consegna si intende effettuata franco stabilimento dell’etichettificio nel giorno indicato nell’ordine o in quello che l’etichettificio avrà comunicato al committente.
Qualora il committente non provveda al ritiro della merce entro tali date, i rischi e gli oneri connessi all’eventuale conservazione della merce presso l’etichettificio sono a suo esclusivo carico.
Dal computo del termine di consegna sono esclusi i giorni non lavorativi, sabato compreso, i ritardi causati od imputabili al committente, i ritardi dovuti a cause di forza maggiore, quali a titolo esemplifi cativo, ma non esaustivo: incendio, scioperi nazionali, locali o aziendali, calamità atmosferiche o naturali, incidenti rilevanti alle macchine dell’etichettifi cio, impossibilità o notevole diffi coltà di approvvigionamento nelle materie prime.
In tali casi di ritardo, i termini di consegna si devono intendere prorogati per un periodo pari almeno a quello di durata della causa del ritardo.
6 - CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE
L’etichettifi cio si impegna ad eseguire le prestazioni di stampa a regola d’arte secondo gli standard di qualità e le tolleranze relativi a: registro, colore, fustellatura, dimensione, quantità e confezione, così come defi niti e specifi cati nell’estratto 2 della Raccolta provinciale degli usi 2000 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano riguardante “Usi produzione e commercio di etichette autoadesive”, fatto salvo un diverso accordo tra le parti.
7 - ANNULLAMENTO, SOSPENSIONE E MODIFICA DEI LAVORI
L’annullamento dell’ordine da parte del committente comporta, in ogni caso, il diritto dell’etichettificio al rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle per l’approvvigionamento delle materie prime, al corrispettivo per le prestazioni eseguite fi no al momento dell’annullamento ed al mancato guadagno.
Qualora l’annullamento avvenga dopo l’approvazione della bozza e/o l’inizio dei lavori di stampa, il committente sarà tenuto a versare all’etichettificio, oltre al rimborso delle spese sostenute ed al corrispettivo per le prestazioni già eseguite, un ulteriore compenso per l’eventuale fermo e mancato impiego delle macchine da stampa.
Iniziati i lavori, le modifi che rispetto all’ordine richieste dal committente dovranno essere espressamente accettate per iscritto dall’etichettificio.
Tutti i costi e le spese sostenuti dall’etichettificio, per qualunque modifi ca richiesta dal committente, saranno ad esclusivo carico di quest’ultimo.
In caso di modifica da lui richiesta, il committente assume su di sé il rischio derivante dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, esonerando l’etichettificio da ogni responsabilità al riguardo.
Le sospensioni dei lavori di stampa, richieste dal committente o, comunque, avvenute per cause a lui attribuibili, comporteranno il diritto dell’etichettificio ad ottenere dal committente, in aggiunta al corrispettivo contrattuale per il lavoro svolto, il rimborso delle maggiori spese sostenute ed un ulteriore compenso per l’eventuale fermo o mancato impiego delle macchine da stampa.
8 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo indicato nel preventivo o nell’ordine è da intendersi comprensivo solo ed esclusivamente, al netto di IVA, delle prestazioni contrattuali riportate nel preventivo o nell’ordine.
Ogni richiesta di prestazione aggiuntiva e/o di modifi ca avanzata dal committente dovrà essere compensata distintamente ed in aggiunta al corrispettivo contrattuale.
Se il committente fornisce e/o chiede materie prime di qualità diversa da quella concordata, l‘etichettificio avrà diritto ad un adeguamento del corrispettivo, che tenga conto delle eventuali maggiori spese sostenute per la realizzazione delle etichette.
Nel caso di aumento del costo delle materie prime e/o della manodopera, nel corso dei lavori, il corrispettivo dovrà essere soggetto a revisione.
9 - FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo, a mezzo assegno, bonifi co bancario o ricevuta bancaria, deve essere effettuato dal committente entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell’etichettificio, o nei termini diversamente concordati. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine sopra indicato, l’etichettificio avrà diritto agli interessi di mora per ritardato pagamento, interessi che saranno determinati applicando quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. 231/02.
10 - RECLAMI
Eventuali reclami devono essere tempestivamente contestati dal committente per iscritto mediante lettera raccomandata, da inviarsi entro e non oltre sette giorni dalla consegna.
In caso di vizi occulti, il termine di sette giorni decorre dal momento della scoperta dei vizi.
Non saranno accolti reclami avanzati dopo il trascorrere dei termini di cui sopra.
Le etichette ritenute difettose devono essere tenute dal committente a disposizione dell’etichettifi cio, per eventuali verifi che da parte di quest’ultimo, per un periodo di 15 giorni lavorativi dalla data del reclamo.
Gli eventuali reclami non potranno comportare in ogni caso la sospensione o il differimento dei pagamenti.
11 - RESPONSABILITÀ DELL’ETICHETTIFICIO
In caso di errori o difetti di stampa attribuibili all’etichettificio, non accettati dal committente e rilevanti rispetto agli standard di qualità di cui al precedente punto 6) o a quelli diversi concordati tra le parti, l’etichettificio è tenuto al rifacimento del lavoro, nei modi e nelle quantità necessari per rispettare quanto previsto nell’ordine.
In caso di rifacimento del lavoro, le etichette difettose devono essere restituite all’etichettificio.
Rifatto il lavoro, l’etichettificio è, peraltro, esonerato da ogni e qualsiasi altra responsabilità di natura risarcitoria nei confronti del committente, ivi compresi danni diretti od indiretti patiti da quest’ultimo, fatto salvo il caso in cui l’etichettifi cio abbia agito per dolo o colpa grave.
Anche in caso di accertate inadempiezze da parte dell’etichettificio il risarcimento non potrà essere superiore al valore per l’etichettificio della commessa concordato in sede di ordine con esclusione di ogni maggior danno.
L’etichettificio non risponde, in alcun modo, nei confronti del committente e/o di terzi, del contenuto e del testo dell’etichetta.
12 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
Committente ed etichettificio si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi informazioni e dati, di natura sia tecnica, sia commerciale, sia amministrativo-fi nanziaria, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale instaurato.
L’etichettificio s’impegna a non utilizzare direttamente per sé e/o per altri, e a non divulgare a terzi, notizie, dati, elementi riportati nei file o in altra documentazione di supporto informatico, magnetico o cartaceo, fornitagli dal committente.
13 - SPEDIZIONE E TRASPORTO
Salvo che non sia diversamente pattuito nell’ordine, la spedizione ed il trasporto della merce sono ad esclusivo carico del committente, che ne sosterrà le spese e ne assumerà i relativi rischi.
Qualora la spedizione ed il trasporto, su espressa richiesta del committente, siano effettuati ad iniziativa dell’etichettificio, quest’ultimo avrà diritto, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, anche ad un ulteriore compenso, distinto e specifico rispetto al corrispettivo del contratto.
Anche in tal caso il rischio del trasporto è assunto interamente ed esclusivamente dal committente e nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’etichettificio per ritardi e/o disservizi dovuti allo spedizioniere e/o al vettore.
14 - SUBFORNITURA E SUBAPPALTO
È facoltà dell’etichettificio, per meglio eseguire le prestazioni oggetto del contratto, affidare, in subfornitura e/o subappalto ad altre imprese appaltatrici, sotto la propria responsabilità e la propria vigilanza, l’esecuzione in tutto od in parte delle prestazioni medesime.
15 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI
Le opere, gli impianti per la riproduzione e stampa ed i materiali consegnati dal committente all’etichettificio per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, rimangono di proprietà del committente e sono custoditi presso l’etichettificio a cura di quest’ultimo, per il tempo necessario al completamento delle prestazioni contrattuali, salvo diverso accordo tra le parti.
Costi ed oneri del loro trasferimento dal committente all’etichettificio e viceversa sono ad esclusivo carico del committente.
L’etichettificio è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancanza o danneggiamento dei beni del committente a lui affi dati, salvo il caso di dolo o colpa grave.
I negativi e le fotoriproduzioni, qualora non fossero addebitati a parte, sono di proprietà dell’etichettificio.
Le forme di stampa, così come le attrezzature (ad esempio fustelle, cilindri per impressioni a caldo ecc.) e tutto il materiale relativo alla preparazione ed alla esecuzione dell’etichetta, che originano un addebito di concorso spese per il committente, sono di proprietà dell’etichettificio, salvo diverso accordo tra le parti. Tali materiali sono conservati dall’etichettificio per non più di due anni.
16 - CESSIONE DEL CREDITO
È ammessa, senza condizione o riserva, la facoltà per l’etichettificio di cedere a terzi diritti e crediti derivanti dal contratto.
17 - LEGGE APPLICABILE
Le presenti condizioni generali regolano in maniera compiuta ed esaustiva, unitamente al preventivo e/o all’ordine accettato, i rapporti tra le parti.
Le clausole in esse contenute devono essere considerate unitariamente ed inscindibilmente tra loro e possono essere modifi- cate, solo ed esclusivamente, previo espresso consenso scritto di entrambe le parti.
La legge applicabile alle presenti condizioni generali ed al contratto tra le parti è la legge italiana.
Le presenti condizioni contrattuali debbono intendersi espressamente integrate dagli Usi “Produzione e Commercio di etichette autoadesive” raccolti dalla CCIAA di Milano – estratto 2 – della raccolta Provinciale degli usi anno 2000 ed a tale raccolta di usi si dovrà fare necessario riferimento, sia per tutto quanto non espressamente previsto nelle condizioni generali e nel contratto, sia al fine della corretta interpretazione ed applicazione delle condizioni generali stesse.
18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la risoluzione di qualsiasi controversia, di valore pari od inferiore ad euro 100.000,00 che dovesse insorgere riguardo l’applicazione, l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, le parti si impegnano, prima di eventuali azioni in sede giudiziale e fatto salvo il ricorso a procedure monitorie e/o cautelari, ad esperire il tentativo di conciliazione della controversia attraverso il Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera Arbitrale costituita presso la CCIAA del luogo ove ha la propria sede legale l'etichettificio oppure, in mancanza, attraverso il Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano della CCIAA di Milano.
19 - FORO COMPETENTE
Indipendentemente dall’ esperimento del tentativo di conciliazione, per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti riguardo l’applicazione, l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Busto Arsizio (VA).
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., si approvano espressamente, dopo loro attenta rilettura, le seguenti clausole: 3 Materiali; 4 Bozze, Campionature e Prove; 5 Termini di consegna; 6 Caratteristiche di qualità delle etichette autoadesive; 7 Annullamento, sospensioni e modifiche; 8 Corrispettivo; 9 Fatturazione e condizioni di pagamento; 10 Reclami; 11 Responsabilità dell’etichettificio; 13 Spedizione e trasporto; 15 Proprietà dei materiali; 17 Legge applicabile; 18 Risoluzione delle controversie; 19 Foro competente.